15.20 - Fabbricazione di calzature


15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

Dalla classe 15.20 sono escluse: - fabbricazione di calzature in materie tessili senza suole applicate, cfr. 14.19 - fabbricazione di parti in legno di calzature (ad esempio tacchi e forme), cfr. 16.29 - fabbricazione di stivali in gomma, tacchi, suole o altre parti di calzature in gomma, cfr. 22.19 - fabbricazione di parti in plastica di calzature, cfr. 22.29 - fabbricazione di scarponi da sci, cfr. 32.30 - fabbricazione di calzature ortopediche, cfr. 32.50