19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Questa classe include la fabbricazione di carburanti liquidi o gassosi o altri prodotti derivati dal petrolio greggio, da minerali bituminosi o dai loro prodotti di frazionamento. La raffinazione del petrolio prevede una o più delle seguenti attività: frazionamento; distillazione diretta del petrolio greggio; piroscissione. Dalla classe 19.20 sono escluse: - fabbricazione di prodotti in asfalto o materiale simile, ad esempio conglomerati bituminosi, cfr. 23.99