19.20 - Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio


19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

Questa classe include la fabbricazione di carburanti liquidi o gassosi o altri prodotti derivati dal petrolio greggio, da minerali bituminosi o dai loro prodotti di frazionamento. La raffinazione del petrolio prevede una o più delle seguenti attività: frazionamento; distillazione diretta del petrolio greggio; piroscissione. Dalla classe 19.20 sono escluse: - fabbricazione di prodotti in asfalto o materiale simile, ad esempio conglomerati bituminosi, cfr. 23.99