29.10 - Fabbricazione di autoveicoli


29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli

Dalla classe 29.10 sono escluse: - fabbricazione di motori elettrici, cfr. 27.11 - fabbricazione di apparecchiature per illuminazione di autoveicoli, cfr. 27.40 - fabbricazione di pistoni, fasce elastiche e carburatori, cfr. 28.11 - fabbricazione di trattori per uso agricolo, cfr. 28.30 - fabbricazione di trattori utilizzati in edilizia o nell'industria estrattiva, cfr. 28.92 - fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri, cfr. 28.92 - fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, cfr. 29.20 - fabbricazione di parti elettriche per autoveicoli, cfr. 29.31 - fabbricazione di motorini d'avviamento, cfr. 29.31 - fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli, cfr. 29.32 - fabbricazione di carri armati ed altri veicoli militari per combattimento, cfr. 30.40 - fabbricazione di veicoli militari anfibi corazzati, cfr. 30.40 - fabbricazione di motori per motocicli, cfr. 30.91 - manutenzione riparazione e trasformazione di autoveicoli, cfr. 45.20